Per chi si accinge alla professione di amministratore condominiale è bene che si renda conto subito di non aver scelto un lavoro facile. In buona sostanza l'amministratore deve sapere che:
Il condominio costituisce una particolare forma di comunione in cui una proprietà individuale dei singoli condòmini, costituita dall'appartamento, ed una comproprietà su parti dell’edificio che non possono non essere in comune quali, ad esempio, il suolo su cui l'edificio sorge le fondazioni, i muri maestri, i tetti, i portoni d'ingresso ed i cortili i locali per la portineria e l'alloggio del portiere, ed altro ancora.I compiti dell'amministratore sono:
- Eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condómini e curare l'osservanza del regolamento di condominio;
- Disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione di servizi nell'interesse comune;
- Riscuotere i contributi e sostenere le spese per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio;
- Compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio;
- Rendere il conto della sua gestione alla fine di ogni anno;
Il condominio in quanto sostituto d’imposta è tenuto ad importanti adempimenti fiscali: effettuare e versare le ritenute di acconto, ogni qualvolta corrisponda compensi in denaro o in natura soggetti alle ritenute stesse con rilascio della relativa certificazione, nonché presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770);
L’amministratore, per conto del condominio, deve effettuare e versare le ritenute sui seguenti compensi erogati dal condominio stesso:NOTA: il presente post riassume a grandi linee l'opuscolo informativo del governo consultabile on line QUI, (è un documento in pdf, quindi occorre avere Acrobat Reader o simili installato sul vostro sistema operativo), il link al documento pdf si trova anche su Governo.it, in un articolo dedicato proprio all'amministrazione dei condomini;
1) per lavoro dipendente (si pensi alle retribuzioni corrisposte al portiere);
2) per lavoro autonomo anche occasionale (compensi corrisposti all’amministratore e/o ad altri professionisti che hanno prestato la loro opera a favore del condominio ad esempio, prestazioni di ingegneri, geometri, ecc.);
Le ritenute si effettuano, a titolo d’acconto, all’atto del pagamento, nelle seguenti misure:
1) redditi di lavoro dipendente secondo le aliquote Irpef;
2) redditi di lavoro autonomo, anche occasionali: aliquota del 20%;
Le ritenute vanno versate, mediante modello F24 intestato al condominio, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o dovevano essere operate, utilizzando i seguenti codici tributo:
1) 1001, per le ritenute sulle retribuzioni per lavoro dipendente;
2) 1040, per le ritenute sui compensi per l’esercizio di arti e professioni;
Appresso sono elencate le principali leggi che regolamentano i condomini e la loro gestione:
(per i relativi testi e commenti leggete: Amministratori di Condominio [...]. pubblicato 08/03/08 qui su Pinacomedia)
Codice civile, articoli da 1117 a 1139;Vedere anche: Amministratori Condominiali: testi fondamentali
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, art. 23, 25, 25-ter e 32;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, art. 7;
Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, art. 2, comma 1;
Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Decreto del Ministero delle Finanze del 12 novembre 1998;
Legge del 27 dicembre 2006, n. 296;
Risoluzione del Ministero delle Finanze del 3 agosto 1987, n. 292337;
Circolare del Ministero delle Finanze del 24 dicembre 1992, n. 77;
Circolare del Ministero delle Finanze del 6 novembre 2000, n. 204;
Circolare dell’Agenzia delle Entrate 14 giugno 2001, n. 55/E;
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 5 febbraio 2007, n. 19/E;
Circolare dell’Agenzia delle Entrate 7 febbraio 2007, n. 7/E;
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 15 maggio 2007, n. 99/E;
Circolare dell’Agenzia delle Entrate 31 maggio 2007, n. 36/E;
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 4 giugno 2007, n. 124/E;
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 3 agosto 2007, n. 206/E;
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 16 novembre 2007, n. 334/E;
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 12 dicembre 2007, n. 365/E;
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